Sez. 5, Ordinanza n. 2311 del 17/10/1995 Cc. (dep. 05/12/1995) Rv. 203384 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Sentenza emanata prima dell'apertura del dibattimento - Assimilabilità ai provvedimenti camerali - Esclusione - Diversità ontologica dalle sentenze dibattimentali - Sussistenza - Disciplina dei termini di impugnazione - È quella stabilita dallo art. 585 cod. proc. pen. - Limite: inapplicabilità delle disposizioni di tale norma riguardanti i provvedimenti resi in camera di consiglio - Ragioni.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata dal giudice del giudizio prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, non è assimilabile ai provvedimenti emessi in seguito a procedimento camerale, pur essendo ontologicamente diversa dalle sentenze dibattimentali. La disciplina dei termini di impugnazione di siffatta sentenza va individuata nell'art. 585 cod. proc. pen., con esclusione delle disposizioni concernenti i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio (art. 585, primo comma, lett. a) e secondo comma, lett. a) cod. proc. pen.). Ciò perché essa dev'essere considerata come emessa nel "giudizio", ossia nella fase che segue quella delle indagini preliminari, con la conseguenza che trovano applicazione le disposizioni del capo III del titolo III del libro VII del codice di rito, vale a dire la normativa attinente alla redazione, pubblicazione, requisiti e deposito della sentenza, con l'esclusione della notificazione o comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., operante per i provvedimenti camerali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)