Sez. 5 - , Sentenza n. 7322 del 13/03/2023 (Rv. 667042 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Pozzi geotermici -
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
Rilevanza ai fini della rendita catastale - Insussistenza - Fondamento - Art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015.
In materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell'energia elettrica, sicché è applicabile l'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo.
Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/05/2005 num. 88 art. 1, Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 1 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)