Sez. 5 - , Ordinanza n. 25893 del 31/10/2017 (Rv. 646172 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | - Provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - Natura giuridica e finalità dell'istituto - Presupposti - Necessità del "fumus boni iuris" e non anche del "periculum in mora" - Legittimità costituzionale - Diniego di rimborso IVA in dipendenza di provvedimento di fermo amministrativo - Legittimità - Pendenza di controversie su rettifiche relative ad altre annualità d'imposta - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
Il provvedimento di fermo amministrativo, disciplinato dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, costituisce una misura cautelare, espressione del potere di autotutela della P.A., volto a sospendere, in presenza di una "ragione di credito" della P.A. stessa, un eventuale pagamento dovuto, a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che l'amministrazione abbia (ovvero pretenda di avere) nei confronti del suo creditore, la cui adozione richiede solo il "fumus boni iuris" della ragione di credito vantata dall'Amministrazione, restando estranea alla natura ed alla funzione del provvedimento qualsiasi considerazione di un eventuale "periculum in mora", senza che detta disciplina ponga dubbi di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Ne consegue che deve ritenersi legittimo il diniego di rimborso di IVA, in dipendenza dell'adozione di provvedimento di fermo amministrativo delle somme pretese in restituzione, in ragione della pendenza di controversie tra le parti su rettifiche relative ad altre annualità d'imposta.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)