Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio
Testo in vigore al
Legge
LEGGE SUL GRATUITO PATROCINIO
(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282).
Art. 1
1. Il patrocinio gratuito dei poveri e' un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori.
Art. 2
1. L'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa, negli affari di volontaria giurisdizione e nei giudizi penali.
2. Il beneficio del gratuito patrocinio puo' essere concesso anche per le cause e per i ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali o al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Art. 3
1. Non sono ammesse al gratuito patrocinio le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, salvoche' la cessione apparisca indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Art. 4
1. Il gratuito patrocinio e' posto sotto la sorveglianza immediata del procuratore generale nel distretto di ciascuna Corte d'appello, dell'avvocato generale nella circoscrizione della rispettiva sezione distaccata di Corte di appello e dei procuratori del Re nel circondario di ciascun tribunale e nel territorio delle preture dipendenti.
2. Essi vegliano perche' le cause dei poveri siano diligentemente trattate, possono farsi render conto delle medesime e, scorgendo qualche negligenza od altra mancanza, hanno altresi' facolta' di promuovere i necessari provvedimenti.
3. Sulla loro richiesta le corti d'appello, le sezioni distaccate ed i tribunali civili e penali hanno rispettivamente il potere d'infliggere ai difensori negligenti, o che in altra guisa mancassero al loro ufficio, le pene disciplinari stabilite dal codice di procedura civile per i difensori che trasgrediscano i loro doveri, secondo le forme ivi prescritte, senza pregiudizio dell'azione di danni riservata alle parti interessate.
4. Per gli affari da trattarsi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa o ai tribunali o al tribunale superiore delle acque pubbliche, la sorveglianza sul gratuito patrocinio spetta al presidente della sezione giurisdizionale o del collegio, e i poteri di cui al precedente comma spettano alla sezione o al collegio, osservate, in quanto siano applicabili, le norme del detto codice di procedura civile.
Art. 5
1. Presso ogni tribunale ogni corte d'appello o sezione distaccata di corte di appello e la corte di tassazione del Regno, e' istituita una Commissione per il gratuito patrocinio, composta:
1° di un membro del corpo giudicante del tribunale o della corte, ovvero d'un ex magistrato di pari grado, che e' designato ogni anno dal primo presidente della corte di cassazione o della corte di appello o dal presidente della sezione distaccata di corte di appello, e tiene la presidenza della Commissione. Egli non puo' intervenire nei giudizi riguardanti gli affari da lui esaminati in qualita' di membro della Commissione;
2° di un funzionario del Ministero pubblico, addetto alla corte od al tribunale, che e' designato ogni anno dal procuratore generale, o dall'avvocato generale della sezione distaccata, ed esercita le funzioni di relatore. Queste possono, invece, essere affidate dal procuratore generale o dal detto avvocato generale ad un giudice o ad un giudice aggiunto, ovvero anche ad un uditore, il quale ultimo, pero', non avra' voto deliberativo;
3° del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, o, in sua assenza o mancanza, di un avvocato patrocinante da lui delegato, o nominato dal primo presidente della corte o dal presidente della sezione distaccata di corte di appello.
2. Un cancelliere o primo cancelliere della corte o del tribunale esercita le funzioni di segretario.
3. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause di competenza dei conciliatori, le quali abbiano un valore superiore a lire 50, vien fatta dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario deve aver luogo il giudizio.
4. Nel procedimento fallimentare il giudice delegato, mediante decreto da emanarsi di volta in volta, dispone l'anticipazione delle spese giudiziarie occorrenti per la procedura, dalla sentenza dichiarativa di fallimento a quella che ne ordina la cessazione per mancanza di attivo.
Art. 6
1. Presso il Consiglio di Stato e' costituita una Commissione per il gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi innanzi alle sezioni giurisdizionali, ed e' composta:
1° di un consigliere di Stato, che la presiede;
2° di un referendario del Consiglio di Stato;
3° di un avvocato patrocinante presso la Corte di cassazione del Regno.
2. Il consigliere e il referendario sono designati, ogni anno, dal presidente del Consiglio di Stato tra i membri del Consiglio stesso che non facciano parte delle sezioni giurisdizionali, e possono scegliersi anche tra i funzionari dello Stato a riposo con grado corrispondente. L'avvocato patrocinante e' designato, al principio di ogni anno, dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma.
3. Esercita le funzioni di segretario, il segretario di una delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, designato dal presidente del Consiglio stesso.
4. Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione possono essere designati membri supplenti.
Art. 7
1. Presso ogni prefettura e' costituita una Commissione per il gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ed e' composta:
1° di un vice prefetto o del sotto prefetto del capoluogo della provincia o di un consigliere di prefettura che non faccia parte della Giunta, incaricato, al principio di ogni anno, dal prefetto, presidente;
2° di un giudice o di un giudice aggiunto, anche in funzioni di pretore, designato, al principio di ogni anno dal presidente del tribunale;
3° di un avvocato designato, al principio di ogni anno, dal presidente del Consiglio dell'ordine.
2. Il presidente e il magistrato possono anche essere scelti tra i funzionari dello Stato a riposo, con grado rispettivamente corrispondente a quelli indicati ai numeri 1° e 2°.
3. Esercita le funzioni di segretario, il segretario della Giunta provinciale amministrativa.
4. Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione possono essere designati membri supplenti.
Art. 8
1. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti i pretori od i tribunali civili e penali, viene fatta, dalla Commissione presso il tribunale, nel cui circondario dovra' aver luogo il giudizio, od avanti cui sara' per discutersi la causa; e per quelle da trattarsi innanzi le corti d'appello dalla Commissione esistente presso la corte stessa.
Art. 9
1. Nei giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di cassazione l'ammissione suddetta e' ordinata, dalla Commissione istituita presso la Corte.
2. Nondimeno, nei casi urgenti essa puo' intanto, e salve le ulteriori determinazioni della Commissione istituita presso la Corte di cassazione, farsi con ordinanza della Commis-Corte d'appello o la sezione distaccata di Corte di appello, di appello, nella cui circoscrizione fu emanata la sentenza, che da' luogo al giudizio in cassazione.
Art. 10
1. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti altri tribunali od autorita' per affari giudiziari, e' concessa dalla Commissione presso la Corte d'appello o la sezione distaccata di Corte di appello, nel cui territorio trovansi le autorita' suddette.
2. Ferma la competenza della detta Commissione per le cause di competenza dei tribunali delle acque pubbliche, e' tuttavia devoluta alla decisione della Commissione istituita presso la Corte di cassazione del Regno l'ammissione al gratuito patrocinio per i ricorsi di competenza del tribunale superiore delle acque pubbliche.
Art. 11
1. L'ammissione al gratuito patrocinio, tanto negli affari civili o di competenza delle giurisdizioni amministrative, quanto nei penali, produce i seguenti effetti:
1° la difesa gratuita per la causa o per l'affare a riguardo del quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili, e nelle cause penali dove siavi costituzione di parte civile;
2° l'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle vigenti leggi e dei regolamenti relativi;
3° gli atti giudiziari od amministrativi che sieno necessari per l'oggetto che diede luogo all'ammissione, sono fatti e ne e' spedita copia, senza percezione di diritti od altra spesa; e gli ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, i notai ed i periti debbono prestare l'opera loro gratuitamente, salva la ripetizione dalla parte condannata nelle spese, od anche dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora, per vittoria della causa, o per altre circostanze, venisse a cessare in essa lo stato di poverta';
4° sono anticipate dal pubblico erario, salvo il diritto di ripetizione come al numero precedente, le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici, che occorressero per gli oggetti di cui sopra, e cosi' pure le spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai periti e quelle necessarie per l'audizione dei testimoni;
5° si fanno gratuitamente nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie le inserzioni, delle quali abbisognasse la stampa, per gli oggetti suddetti. In tal caso l'inserzione ha luogo sulla presentazione di un ordine scritto del capo della corte, del tribunale, della pretura o dell'organo giurisdizionale, presso cui si tratta la causa o l'affare.
6°) sono anticipate dall'Erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno o piu' giornali dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicita' ordinati ai sensi degli articoli 723, 727, 729 del Codice di procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei capoversi dell'art. 50 del Codice civile, e dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio qualora per qualsiasi circostanza venga a cessare in essa lo stato di poverta';
7°) sono altresi' anticipate dall'Erario le spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui all'art. 120 del Codice di procedura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita, prevista dagli articoli 534 capoverso, 570 e 576 capoverso n. 4 dello stesso Codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio qualora sia cessato il suo stato di poverta', e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del Codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.
Art. 12
1. Il gratuito patrocinio concesso per una determinata causa od affare, si ritiene esteso anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, sieno essi di volontaria giurisdizione, amministrativi, o di altro genere.