Sez. 2, Sentenza n. 1167 del 23/04/1974 (Rv. 369178 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE DIMORANTE, NE DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - FORMALITA - OMISSIONE O VIOLAZIONE D'UNA DI ESSE - INVALIDITA - CONSEGNA DELLE COPIE DELL'ATTO AL PM PRESSO UN UFFICIO GIUDIZIARIO DIVERSO DA QUELLO PRESSO CUI SI PROCEDE - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE DIMORANTE, NE DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - FORMALITA - OMISSIONE O VIOLAZIONE D'UNA DI ESSE - INVALIDITA - CONSEGNA DELLE COPIE DELL'ATTO AL PM PRESSO UN UFFICIO GIUDIZIARIO DIVERSO DA QUELLO PRESSO CUI SI PROCEDE - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
La notificazione a persona residente all'estero e valida solo quando risultano ritualmente adempiute tutte le formalita prescritte dalla legge di affissione di copia dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, spedizione per posta in piego raccomandato di altra copia al destinatario, consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al ministero degli affari esteri per la consegna all'interessato. E percio inesistente la notificazione di un atto di appello notificato a norma dell'art 142 cod proc civ da un ufficiale giudiziario incompetente, con consegna delle copie al pubblico ministero presso un ufficio giudiziario diverso da quello davanti al quale si procede e affissione nell'albo del medesimo ufficio giudiziario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)