Sez. L - , Sentenza n. 18699 del 11/07/2019 (Rv. 654488 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ACCERTAMENTI - CERTIFICAZIONI | Accesso al pubblico impiego - Falsi documenti o dichiarazioni non veritiere - Conseguenze - Decadenza dall'impiego - Condizioni - Licenziamento disciplinare - Presupposti.
ATTI AMMINISTRATIVI - ACCERTAMENTI - CERTIFICAZIONI
In occasione dell'accesso al pubblico impiego, la produzione di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A; nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett d), del d.lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti.
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 127, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 75 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)