Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28062 del 02/11/2018 (Rv. 651831 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI – Agevolazione ex art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Riconoscimento in favore di società di persone - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, le agevolazioni di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano - a seguito della modifica dell'art. 12 della l. n. 153 del 1975 da parte dell'art. 10 del d.lgs. n. 228 del 2001 e della sua successiva abrogazione e sostituzione con l'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 - qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257 del 1999 del Consiglio, e dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 9 CORTE COST., Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Regolam. Consiglio CEE 17/05/1999 num. 1257 art. 5, Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 10, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)