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Sez. 2, Sentenza n. 618 del 09/04/1965 (Rv. 311158 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA CON RELAZIONE DI NOTIFICA - MANCATO DEPOSITO - IMPROCEDIBILITA - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1965-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311158-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA CON RELAZIONE DI NOTIFICA - MANCATO DEPOSITO - IMPROCEDIBILITA - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE.*

Il ricorso per Cassazione e improcedibile, qualora non sia stata depositata copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa e avvenuta, tranne che nei casi espressamente previsti dagli artt. 367 (regolamento preventivo di giurisdizione) e 368 cod.proc.civ. (questione di giurisdizione sollevata dal prefetto). Ne, ad escludere l'applicazione della sanzione dell'improcedibilita, puo soccorrere un certificato del cancelliere presso il giudice a quo attestante che, giusta comunicazione dell'ufficiale giudiziario competente, la predetta sentenza fu notificata in termini al procuratore costituito del ricorrente, non essendo previsti dalla legge Atti equipollenti o sostitutivi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)