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Sez. 1, Sentenza n. 2577 del 25/10/1966 (Rv. 324962 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DENUNZIABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE ALLE SPESE DI AMBEDUE I GRADI DEL GIUDIZIO - LEGITTIMITA - RICHIESTA DI COMPENSAZIONE - IRRILEVANZA - POTESTA DISCREZIONALE DI COMPENSAZIONE - NECESSITA DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324962-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DENUNZIABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE ALLE SPESE DI AMBEDUE I GRADI DEL GIUDIZIO - LEGITTIMITA - RICHIESTA DI COMPENSAZIONE - IRRILEVANZA - POTESTA DISCREZIONALE DI COMPENSAZIONE - NECESSITA DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*

In materia di regolamento delle spese giudiziali, si ha violazione di legge denunciabile in Cassazione solo quando il giudice condanni alle spese la parte totalmente vittoriosa. Pertanto e incensurabile in Sede di legittimita la condanna pronunciata dal giudice di appello al pagamento delle spese di primo e secondo grado a carico della parte rimasta soccombente in entrambi i gradi, a nulla rilevando che la stessa parte vittoriosa abbia domandato soltanto la compensazione, trattandosi di richiesta formulata nel presupposto, di poi escluso, di una sua eventuale parziale soccombenza. La facolta prevista dall'art.92, 2 comma, cod. proc. civ. di compensare le spese, e riservata alla discrezione del giudice di merito, il quale non e tenuto a dare ragione, con espressa motivazione, del mancato uso di essa. (Cfr.2566-64' 2552-64' 2302-64' 622-64' 1913-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)