Sez. 1, Ordinanza n. 22645 del 03/07/2026 (Rv. 679042-01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - COMPARTI EDIFICATORI | Principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti - Applicabilità al procedimento amministrativo ex art. 11 della l. n. 241 del 1990 - Ambulatorietà degli obblighi urbanistici - Condizioni.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - COMPARTI EDIFICATORI
In applicazione dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, al cd. "modulo convenzionale" del procedimento amministrativo, ex art. 11 della l. n. 241 del 1990, l'ambulatorietà degli obblighi urbanistici nei confronti di soggetti che non sono stati parti dell'atto di cessione (o della convenzione di lottizzazione) non può prescindere da una trasfusione di essi nel regolamento negoziale tra il cessionario delle aree (o il lottizzatore) e il terzo subacquirente, in quanto il contratto non produce effetto nei riguardi dei terzi fuori dei casi previsti dalla legge.
Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Cod. Civ. art. 1372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)