Sez. 1, Sentenza n. 3183 del 10/11/1971 (Rv. 354575 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - IMPORTAZIONI - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI NAVE STRANIERA ARMATA - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - IMPORTAZIONI - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI NAVE STRANIERA ARMATA - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La nave armata, quando sia oggetto di compravendita fra imprenditore commerciale straniero e imprenditore commerciale italiano e venga importata in Italia per essere quivi destinata all'impresa commerciale marittima dell'acquirente, non puo essere assoggettata all'imposta di cui all'art 17 del RDL 9 gennaio 1940, n 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n 762, non potendo considerarsi 'mercè, ai sensi dell'articolo predetto, perche non destinata allo scambio, al consumo o alla produzione, bensi a formare oggetto dell'impresa commerciale marittima, alla stregua di qualsiasi investimento di capitale che concorra a formare l'azienda destinata all'Esercizio dell'impresa di navigazione. (Conf 2490'70, mass n 348769).*
Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)