Codice civile
Testo in vigore al
Art. 140 Inosservanza del lutto vedovile
1. La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila.
Art. 141 Competenza
1. I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
Art. 142 Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato piu' grave.
Capo IV. Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio
Art. 143 Doveri reciproci dei coniugi
1. Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedelta' e dell'assistenza.
Art. 144 Potesta' maritale
1. Il marito e' il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed e' obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza.
Art. 145 Doveri del marito
1. Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di se' e di somministrarle tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.19
2. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti.
Art. 146 Abbandono del domicilio coniugale
1. L'obbligazione del marito di provvedere al mantenimento della moglie e' sospesa quando questa, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, rifiuta di ritornarvi.
2. Puo' inoltre l'autorita' giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte dei frutti dei beni parafernali.
Art. 147 Doveri verso i figli
1. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole.
2. L'educazione e l'istruzione devono essere conformi ai principi della morale....
Art. 148 Concorso negli oneri
1. L'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole spetta al padre e alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.
2. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, tale obbligazione spetta agli altri ascendenti in ordine di prossimita'.
Capo V. Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
Art. 149 Scioglimento del matrimonio
1. Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi.
2. La moglie, durante lo stato vedovile, conserva il cognome del marito.
Art. 150 Separazione personale
1. E' ammessa la separazione personale dei coniugi. Il diritto di chiederla spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.
Art. 151 Cause di separazione personale
1. La separazione puo' essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.
2. Non e' ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie.12a
Art. 152 Separazione per condanna penale
1. La separazione puo' essere anche chiesta contro il coniuge che e' stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero e' stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione e' anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne e' consapevole.
Art. 153 Separazione per non fissata residenza
1. La moglie puo' chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.
Art. 154 Riconciliazione
1. La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa importa anche l'abbandono della domanda che sia stata proposta.
Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli
1. Il tribunale che pronunzia la separazione dichiara quale dei coniugi deve tenere presso di se' i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione e istruzione.
2. IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
3. In ogni caso il tribunale puo' per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.
4. Qualunque sia la persona a cui i figli sono affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.
Art. 156 Effetti della separazione
1. Il coniuge, che non ha colpa nella separazione personale, conserva i diritti inerenti alla sua qualita' di coniuge che non sono incompatibili con lo stato di separazione.8
2. Il coniuge, per colpa del quale e' stata pronunziata la separazione, non ha diritto che agli alimenti. Egli incorre nella perdita di tutti gli utili che l'altro coniuge gli ha concessi col contratto di matrimonio, anche se sono stati stipulati con reciprocita'.
3. Il tribunale puo' altresi' privarlo, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale che ad esso spetti sui beni dei figli minori.
4. Se la sentenza di separazione e' pronunziata per colpa di ambedue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita indicata nel secondo comma, e il tribunale, secondo le circostanze, da' le disposizioni opportune per l'usufrutto legale.
5. Il tribunale, secondo le circostanze, puo' anche vietare alla moglie l'uso del cognome del marito.18
Art. 157 Cessazione degli effetti della separazione
1. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione con un'espressa dichiarazione o col fatto della coabitazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorita' giudiziaria.
Art. 158 Separazione consensuale
1. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale.
Capo VI. Del regime patrimoniale della famiglia
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 159 Rapporti patrimoniali tra coniugi
1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalle convenzioni delle parti e dalla legge.
Art. 160 Diritti inderogabili
1. Gli sposi non possono derogare ne' ai diritti che spettano al capo della famiglia, ne' a quelli che la legge attribuisce all'uno o all'altro coniuge.