Sez. 1, Sentenza n. 25797 del 05/06/2002 Ud. (dep. 05/07/2002) Rv. 221698 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE | Termine per proporre impugnazione - Applicazione del termine previsto dall'art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. - Decorrenza - Notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice di appello.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE
Il termine di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, pronunciate in grado di appello (art. 428 comma 8 cod. proc. pen.), è quello di quindici giorni stabilito dall'art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. per i provvedimenti camerali e decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 com. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 428 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)