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Sez. L, Sentenza n. 15233 del 25/11/2000 (Rv. 542173 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente - Esercizio dell'attività in forma non associata e senza ausilio di dipendenti - Obbligo di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e di versamento dei relativi contributi assicurativi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542173-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducenti possono svolgere la loro attività secondo una delle modalità tassativamente previste dall'art. 7 legge 15 gennaio 1992 n. 21; pertanto, i titolari di licenza o autorizzazione, che non si siano avvalsi delle opzioni alternative previste alle lettere b), c) e d) di tale articolo (rispettivamente, associazione in cooperativa di produzione e lavoro o di servizi, associazione in consorzio fra imprese artigiane, impresa privata di autonoleggio con ausilio di dipendenti addetti alla conduzione delle autovetture aziendali) e svolgano la loro attività in forma non associata e senza ausilio di dipendenti, sono da considerarsi, in base a quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 7 cit., titolari di impresa artigiana, soggetti all'iscrizione all'albo previsto dall'art. 5 legge n. 443 del 1985 ed al versamento dei relativi contributi assicurativi.

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1992 num. 21 art. 7, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)