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Sez. 4, Sentenza n. 33675 del 27/05/2004 Cc. (dep. 05/08/2004) Rv. 229096 - 01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Procedimento penale davanti al giudice di pace - Citazione a giudizio - Ricorso immediato - Presentazione del ricorso - Richieste del P.M. - Contenuto - Parere contrario o mancata presentazione - Conseguenze - Restituzione degli atti al P.M. - Necessità - Imputazione coatta - Esclusione - Abnormità.
Stato
decisa il 2004-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229096-01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO

Nel caso di ricorso immediato al giudice, qualora il P.M., nel termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, abbia espresso parere contrario (o sia rimasto del tutto "inerte" omettendo di presentare le proprie richieste), il giudice di pace può adottare solo i provvedimenti, indicati nell'art. 26 del D.Lgs. n. 274/2000, diversi dalla convocazione delle parti (art. 27 dello stesso D.Lgs.): in particolare, può e deve limitarsi a rimettere gli atti al P.M. il quale procederà liberamente nelle forme ordinarie (a norma dell'art. 11 o dell'art. 17 del D.Lgs. n. 274/2000); non gli è invece consentito imporre una "imputazione coatta" analoga a quella fissata dall'art. 409, comma quinto, cod.proc.pen. la quale determinerebbe una variante della procedura che è incompatibile con la necessità di rispettare, in ogni caso, le forme speciali del ricorso immediato rispetto a quelle ordinarie (art. 22 D.Lgs. n. 274/2000). (Da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica, ha annullato, ritenendola abnorme, l'ordinanza con la quale il giudice di pace, a fronte del parere contrario espresso dal P.M. sul ricorso immediato, aveva invece ordinato allo stesso di "formulare l'imputazione" ai fini dell'ulteriore corso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 22, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)