Sez. 3, Sentenza n. 16256 del 03/08/2005 (Rv. 584667 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Cause di valore fino a lire due milioni - Sentenza pronunciata secondo equità - Menzione di norme di diritto - Irrilevanza - Ricorso per cassazione per violazione di legge - Esperibilità - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Le sentenze del giudice di pace rese secondo equità per motivi di valore sono decisioni secondo equità, ancorchè il merito sia stato deciso con richiamo non all'equità, ma a principi di diritto, perché anche in questo caso l'interpretazione delle norme data dal giudice è operata in funzione equitativa. Ne consegue che, in questi casi, la violazione delle norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. è invocabile solo per violazione dei limiti del giudizio di equità ricavabili dalla Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)