Norme di attuazione e d'integrazione della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938, riguardante l'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori
Testo in vigore al
Art. 18 Approvazione dei bilanci
1. I bilanci sono comunicati nel termine di trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio d'amministrazione, in triplice esemplare, al Ministro per la grazia e giustizia, che li approva di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.
2. I bilanci sono corredati: quello preventivo e quello consuntivo della relazione dei revisori dei conti; quello tecnico della relazione dell'esperto.
Art. 19 Pagamenti a favore dell'Ente
1. I pagamenti a favore dell'Ente sono eseguiti mediante versamento nel conto corrente postale ad esso intestato.
Art. 20 Impiego delle somme disponibili
1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidita' sono impiegate in titoli di Stato o garantiti dallo Stato od in cartelle di istituti esercenti il credito fondiario, intestate all'Ente.
2. Puo' essere autorizzato pero', previo parere del Consiglio di Stato, l'acquisto di immobili con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.
Capo II. Dei proventi.
§ 1°. Del contributo personale
Art. 21 Elenchi dei professionisti obbligati al pagamento
1. Nel mese di luglio di ogni anno l'Ente compila in base agli albi l'elenco dei professionisti obbligati al pagamento del contributo personale e lo invia agli uffici distrettuali delle imposte, i quali annotano per ciascun professionista il reddito iscritto, in via provvisoria od in via definitiva, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno in corso, ed, in caso di ritardo nell'accertamento tributario, anche per gli anni anteriori.
2. Gli uffici delle imposte restituiscono gli elenchi con le annotazioni predette nel mese di settembre successivo.
Art. 22 Ripartizione dei redditi professionali accertati cumulativamente
1. Ai fini della determinazione del contributo personale il reddito professionale accertato cumulativamente per piu' professionisti e' ripartito in quote eguali per ciascuno di essi, salvo che una diversa ripartizione risulti da dichiarazione sottoscritta da tutti gli interessati.
Art. 23 Formazione dei ruoli
1. Per la riscossione del contributo personale il presidente dell'Ente provvede all'iscrizione in ruoli speciali del contributo liquidato a carico degli avvocati e dei procuratori e dell'aggio relativo. I ruoli sono compilati distintamente per ogni comune di residenza degli iscritti risultante dagli albi.
2. I ruoli corredati dagli elenchi annotati dagli uffici delle imposte sono trasmessi all'Intendente di finanza per il visto di esecutorieta'.
3. L'intendente di finanza, appostovi il visto, comunica i ruoli al Podesta' per la pubblicazione e la consegna all'esattore delle imposte agli effetti della riscossione in coincidenza con i ruoli principali o di seconda serie delle imposte dirette.
Art. 24 Pubblicazione dei ruoli
1. La pubblicazione dei ruoli ha luogo mediante affissione all'albo pretorio per un tempo non inferiore a otto giorni in coincidenza con la pubblicazione dei ruoli delle imposte erariali.
Art. 25 Riscossione
1. L'esattore delle imposte procede alla riscossione nelle forme, nei termini e con la procedura della legge sulla riscossione delle imposte dirette, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
2. L'inosservanza dei termini pel compimento delle esecuzioni e per la presentazione dell'eventuale domanda di discarico di quote non riscosse e' causa di rifiuto del discarico medesimo.
3. Per la esazione dei contributi l'Ente e' autorizzato a stabilire, d'intesa con la Federazione fascista dei servizi tributari appaltati, speciali capitolati da approvarsi dal Ministro per le finanze.
Art. 26 Conguagli e rimborsi
1. Le riscossioni suppletive ed i rimborsi dell'imposta di ricchezza mobile danno correlativamente luogo, se del caso, a conguagli o rimborsi anche nei riguardi del contributo personale.
2. Le istanze di rimborso delle quote di contributo personale comunque pagate in eccedenza non sono ammesse oltre il termine di un anno dalla data di comunicazione, mediante lettera raccomandata, del provvedimento che da' diritto al rimborso.
§ 2°. Del contributo nei procedimenti
Art. 27 Nei procedimenti civili ed amministrativi
1. Il contributo nei procedimenti civili ed amministrativi e' corrisposto, se vi e' costituzione o comparizione in giudizio, mediante applicazione della marca sulla nota d'iscrizione a ruolo o sul verbale che da' atto della comparizione del procuratore o dell'intervento per assistenza dell'avvocato; ed in ogni altro caso mediante applicazione della marca sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto introduttivo qualsiasi, sottoscritto dall'avvocato o dal procuratore, ed, in mancanza, sul processo verbale o altro documento, relativi al primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore.
2. Il contributo e' dovuto anche per le istanze, gli atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso avvocato o procuratore.
Art. 28 Nei procedimenti penali
1. In materia penale il contributo viene corrisposto in ogni stato e grado del procedimento mediante applicazione della marca sul primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore o per il quale vi sia intervento dello stesso difensore.
2. I rappresentanti e i difensori della parte civile o del responsabile civile corrispondono il contributo nella misura stabilita per i procedimenti civili all'atto della costituzione in giudizio.
Art. 29 Esclusione delle funzioni di avvocato
1. Agli effetti dell'art. 12, comma secondo, della legge, il procuratore che non intende assumere nel procedimento anche la funzione di avvocato, deve farne dichiarazione per iscritto nel primo atto che sia compiuto a norma degli articoli precedenti.
2. Di questa dichiarazione si tiene conto anche ai fini della liquidazione del compenso.
Art. 30 Contributo a carico dei difensori indicati nella procura speciale
1. Nei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre magistrature superiori sono dovuti tanti contributi quanti sono gli avvocati indicati nella procura speciale depositata.
2. In materia penale, quando la nomina del difensore non risulti da procura speciale depositata, il contributo e' dovuto dai difensori che sottoscrivono o presentano motivi o memorie o compariscono all'udienza di discussione.
Art. 31 Annullamento delle marche
1. Le marche sono annullate mediante apposizione della data e della firma del funzionario di cancelleria o di segreteria che riceve l'atto.
Art. 32 Emissione e vendita delle marche
1. Le marche sono emesse a cura ed a spese dell'Ente, secondo caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, e sono vendute dalle cancellerie e segreterie giudiziarie.
2. La vendita puo' essere effettuata anche per tramite dei Sindacati fascisti avvocati e procuratori, i quali, previo parere favorevole del Sindacato nazionale, ne ottengano autorizzazione dall'Ente.
3. Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo.
Art. 33 Responsabilita' inerenti alla vendita delle marche
1. I capi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie ed i segretari dei Sindacati fascisti, quali consegnatari delle marche loro affidate, rispondono direttamente del servizio di vendita e debbono provvedere affinche' i rispettivi uffici siano sempre forniti di una sufficiente dotazione di marche.
2. Essi debbono versare le somme ricavate dalla vendita ogni dieci giorni, ed anche prima, quando gli incassi superino per gli uffici di pretura l'ammontare di lire cento e per tutti gli altri uffici quello di lire cinquecento, salvo diversa autorizzazione dell'Ente.
3. Non adempiendo a quest'obbligo essi rispondono in proprio anche per caso fortuito o per forza maggiore.
§ 3°. Della percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari.
Art. 34 Misura della percentuale
1. La misura della percentuale sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dall'autorita' giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori e' determinata col decreto Ministeriale e con le formalita' stabilite dall'art. 8 della legge.
2. Essa non puo' superare le aliquote seguenti:
a) del due per cento sulle somme fino a L. 5000;
b) del tre per cento sulle quote eccedenti le L. 5001 fino a L. 10.000;
c) del quattro per cento sulle quote eccedenti le L. 10.001 fino a L. 20.000;
d) del cinque per cento sulle quote eccedenti le L. 20.001.
3. La percentuale e' calcolata al netto dell'ammontare dei versamenti dovuti al fondo speciale degli amministratori giudiziari.
Art. 35 Comunicazione degli incarichi giudiziari e delle retribuzioni
1. Agli effetti del pagamento della percentuale, gli avvocati ed i procuratori comunicano all'Ente gli incarichi loro conferiti dall'autorita' giudiziaria, nonche', quando siano concordate direttamente con le parti, le retribuzioni relative.
2. Le autorita' giudiziarie danno avviso all'Ente delle retribuzioni liquidate agli avvocati ed ai procuratori e non possono conferire alcun incarico ai professionisti che risultano in tutto o in parte morosi nel pagamento della percentuale spettante all'Ente.
Art. 36 Dilazione per il pagamento della percentuale
1. E' in facolta' del presidente dell'Ente di concedere una dilazione per il pagamento della percentuale dovuta dall'iscritto che non ha potuto percepire la retribuzione liquidata a suo favore.
2. Paragrafo 4° - Degli altri proventi.
Art. 37 Lasciti e donazioni
1. I lasciti e le donazioni sono accettati con deliberazione del Consiglio d'amministrazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.
Art. 38 Amministrazione ed alienazione degli immobili
1. Il Consiglio d'amministrazione stabilisce, in conformita' degli scopi del disponente, le modalita' con le quali debbono essere amministrati gli immobili che pervengono all'Ente.
2. Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, previo parere del Consiglio di Stato, puo' essere autorizzata l'alienazione degli immobili predetti destinandosi le somme ricavate agli scopi avuti presenti dal disponente.