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Sez. 2, Sentenza n. 2261 del 30/07/1951 (Rv. 880201 - 01)

ENTE ED ASSE ECCLESIASTICO - ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE A NORMA DELLA LEGGE N.848 DEL 1929 - DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE - INEFFICACIA - FATTISPECIE DI ACQUISTO DI LEGATO.
Stato
decisa il 1951-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880201-01

ENTE ED ASSE ECCLESIASTICO - ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE A NORMA DELLA LEGGE N.848 DEL 1929 - DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE - INEFFICACIA - FATTISPECIE DI ACQUISTO DI LEGATO.

L'autorizzazione governativa per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni o eredita o per il conseguimento di legati da parte di una persona giuridica, ha la sua giustificazione non in un semplice motivo di tutela economica dell'ente, rivolta al suo conclusivo interesse, ma in un motivo di ordine pubblico concretantesi nella necessità di esercitare una permanente sorveglianza ed un sistemativo controllo sul suo patrimonio, a salvaguardia anche delle finalita determinatrici del suo riconoscimento giuridico. Pertanto, le accettazioni suddette, da parte di istituti ecclesiastici e di enti di culto di qualsiasi natura, quando non siano autorizzate, sono inficiate di nullita a norma dell'art. 10 l. 27 maggio 1929 numero 848. Tale nullità, può essere rilevata in ogni tempo dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia interesse. L'acquisto di un legato a favore di un ente ecclesiastico non diventa efficace se non quando l'autorizzazione sia intervenuta, come se si trattasse di una condizione sospensiva.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 848 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)