Sez. 3, Sentenza n. 8321 del 12/04/2011 (Rv. 617441 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE | Vendita internazionale - Trasporto come obbligazione strumentale del venditore - Conseguenze - Art. 80 della Convenzione di Vienna 11 aprile 1980 - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE
Nel contratto di vendita internazionale di merci, il trasporto costituisce solamente un'obbligazione del venditore, strumentale all'adempimento del contratto di vendita e dipendente da questo e allo stesso accessorio; ne consegue che l'art. 80 della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 (ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 765) - che vieta ad una parte di avvalersi dell'inadempimento dell'altra nella misura in cui tale inadempimento è dovuto ad azione od omissione da parte sua - è applicabile anche in relazione alle attività connesse ad un contratto di trasporto che si affianchi a quello di vendita internazionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1678, Legge 11/12/1985 num. 765, Tratt. Internaz. 11/04/1980 art. 32, Tratt. Internaz. 11/04/1980 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)