Sez. 2 - , Sentenza n. 1751 del 24/01/2018 (Rv. 647153 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE | Difetto del potere rappresentativo – Rilevabilità d’ufficio - Limiti - Difesa dello pseudo rappresentato nel merito - ratifica tacita - Equiparabilità - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE
In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio; tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal "falsus procurator", opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)