Sez. U, Sentenza n. 6517 del 27/07/1987 (Rv. 454777 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - NOTIFICA - REQUISITO DI ESISTENZA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - PIENA CONOSCENZA ALTRIMENTI ACQUISITA - EQUIPOLLENTE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - NOTIFICA - REQUISITO DI ESISTENZA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - PIENA CONOSCENZA ALTRIMENTI ACQUISITA - EQUIPOLLENTE.*
La notificazione dell'atto amministrativo al destinatario (nella specie, provvedimento di un'opera universitaria avente ad oggetto la revoca di un assegno di studio) non costituisce requisito dell'esistenza dell'atto medesimo e può trovare equipollente nella piena conoscenza che di esso sia stata altrimenti conseguita (nella specie, per effetto della richiesta di restituzione di detto assegno). (V 2002/72).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)