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Sez. U, Sentenza n. 6517 del 27/07/1987 (Rv. 454777 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - NOTIFICA - REQUISITO DI ESISTENZA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - PIENA CONOSCENZA ALTRIMENTI ACQUISITA - EQUIPOLLENTE.*
Stato
decisa il 1987-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454777-01

ATTI AMMINISTRATIVI - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - NOTIFICA - REQUISITO DI ESISTENZA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - PIENA CONOSCENZA ALTRIMENTI ACQUISITA - EQUIPOLLENTE.*

La notificazione dell'atto amministrativo al destinatario (nella specie, provvedimento di un'opera universitaria avente ad oggetto la revoca di un assegno di studio) non costituisce requisito dell'esistenza dell'atto medesimo e può trovare equipollente nella piena conoscenza che di esso sia stata altrimenti conseguita (nella specie, per effetto della richiesta di restituzione di detto assegno). (V 2002/72).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)