Sez. 4, Sentenza n. 42488 del 19/09/2012 Ud. (dep. 31/10/2012) Rv. 253734 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Aggravante di aver causato un incidente - Nozione di incidente.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
Ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186, comma secondo bis, c.d.s. (aggravante dell'aver causato un incidente), nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l'urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto lo sbandamento di un auto ed il conseguente urto contro il guard-rail circostanze idonee ad integrare la nozione di incidente ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma secondo bis, c.d.s.).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 n. 2, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)