Sez. 3, Sentenza n. 22628 del 11/12/2012 (Rv. 624722 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE | Domanda di riscatto di fondo rustico - Sussumibilità nel divieto di cui all'art. 705 cod. proc. civ. - Necessità.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE
Al convenuto nel giudizio possessorio, non potendo egli proporre nei confronti dell'attore alcun giudizio petitorio, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. civ., finché il primo giudizio non sia definito e la relativa decisione non sia stata eseguita è inibita la domanda di riscatto agrario nei confronti del concedente, che abbia proposto azione di reintegrazione del possesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)