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Sez. 1, Sentenza n. 1085 del 06/03/1992 Cc. (dep. 05/05/1992) Rv. 190201 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Pericolosità sociale | Pendenza di procedimenti penali - Rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità.
Stato
decisa il 1992-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/190201-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Pericolosità sociale

In tema di procedimento di prevenzione, se è vero che la sola pendenza di procedimenti penali non è sufficiente a giustificare un giudizio di pericolosità sociale, è però anche vero che tale evenienza, specie se frequentemente realizzatasi e conclusasi con giudizi non escludenti la responsabilità del denunziato, basta a radicare un giudizio di pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione quando, unita ad altri elementi, receda probabile la presunzione che il soggetto proposto viva nell'illecito.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)