Sez. 1, Sentenza n. 2628 del 10/12/1970 (Rv. 349027 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - SOGGETTO DANNEGGIATO - DISTINZIONE TRA TERZO ESTRANEO E DIPENDENTE DELLO ESERCENTE - INAMMISSIBILITA.*
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - SOGGETTO DANNEGGIATO - DISTINZIONE TRA TERZO ESTRANEO E DIPENDENTE DELLO ESERCENTE - INAMMISSIBILITA.*
La disposizione dell'art 2050 cod civ, nel porre a carico di chi esercita un'attivita pericolosa la presunzione di colpa per i danni cagionati dall'Esercizio di una tale attivita, ha riguardo al fatto obiettivo della derivazione causale del danno dall'Esercizio di questa attivita e non distingue la ipotesi in cui il danno colpisca un terzo estraneo all'attivita anzidetta da quella in cui investa un soggetto che, come il dipendente prestatore di opera, agisca nell'ambito della attivita medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)