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Sez. 1, Ordinanza n. 12967 del 13/05/2024 (Rv. 671454-01)

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento dati personali - Software - Ripresa, analisi ed elaborazione dati fisici, fisiologici e comportamentali - Trattamento di dati biometrici - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671454-01

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In tema di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.9 del Regolamento (UE) n. 679 del 2016, ricorre un trattamento di dati biometrici, come definiti dall'art. 4, n.14 del medesimo regolamento, quando i dati personali sono ottenuti mediante un trattamento tecnico automatizzato specifico, realizzato con un software che, sulla base di riprese e analisi delle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, le elabora, evidenziando comportamenti o elementi anomali, e che perviene a un esito conclusivo, costituito da una elaborato video o foto che consente (o che conferma) l'identificazione univoca della persona fisica, restando irrilevante la circostanza che l'esito finale del trattamento sia successivamente sottoposto alla verifica finale di una persona fisica. (Fattispecie relativa all'impiego di un sistema di supervisione proctoring, nell'ambito dello svolgimento delle prove scritte d'esame di studenti universitari, al fine di identificare questi ultimi o di verificarne il corretto comportamento durante lo svolgimento della prova d'esame in video conferenza).

Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 9, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 2 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)