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Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)

Testo in vigore al

Titolo V. Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 241 (L) (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)

1. Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

Art. 242 (R) (Raccordo)

Titolo VI. Riversamento del riscosso

Art. 243 (R) (Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)

Art. 244 (R) (Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)

Art. 245 (L) (Privilegi)

1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.

Art. 246 (R) (Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)

Titolo VII. Riscossione del contributo unificato

Art. 247 (R) (Ufficio competente)

Art. 248 (R) (Invito al pagamento)

Art. 249 (R) (Norme applicabili)

Parte VIII. Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario

Titolo I. Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario

Art. 250 (R) (Esclusione del diritto di certificato)

Titolo II. Disposizioni relative al processo amministrativo

Capo I. Disposizioni generali

Art. 251 (R) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

Capo II. Diritto di copia

Art. 252 (L) (Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)

1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte e' obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.

Art. 253 (R) (Determinazione dell'importo e pagamento)

Titolo III. Disposizioni relative al processo contabile

Capo I. Disposizioni generali

Art. 254 (R) (Imposta di bollo)

Art. 255 (R) (Procedure di anticipo e riscossione delle spese)

Art. 256 (R) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

Capo II. Tassa fissa

Art. 257

ART. 257(L)
(Tassa fissa)

1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile e' dovuta una tassa fissa di euro 1,55.

2. La tassa non e' dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.

Art. 258 (R) (Modalita' di pagamento)

Capo III. Pubblicazione di provvedimenti del magistrato

Titolo IV. Disposizioni relative al processo tributario

Capo I. Disposizioni generali

Art. 260 (R) (Imposta di bollo)