Sez. 2, Sentenza n. 15838 del 23/02/2017 Cc. (dep. 29/03/2017) Rv. 269860 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Particolare tenuità del fatto - Sentenza di non doversi procedere ex art. 469, comma primo bis, cod. proc. pen. - Presupposti - Mancata opposizione delle parti - Necessità - Onere di motivazione da parte dell'opponente - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, senza che sussista a carico dell'opponente un onere di motivazione in punto di non tenuità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)