Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'assunzione dei professori incaricati ha luogo mediante concorsi per titoli cui possono partecipare i professori forniti del prescritto titolo di abilitazione ed iscritti all'albo. La iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti in base ai quali, per effetto di disposizione speciale, sia stata disposta l'iscrizione stessa.
2. Le domande sono presentate al provveditore agli studi, secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 2
1. Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti conferibili per incarico, le graduatorie degli aspiranti sono compilate a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, e secondo le tabelle di valutazione che per ogni triennio sono fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
2. Avverso la valutazione dei titoli e dei requisiti e' ammesso ricorso alla Commissione di cui all'art. 5.
Art. 3
1. Gli insegnamenti in istituti e scuole statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi compresi le scuole e i corsi di avviamento professionale, sono conferiti per incarico dal provveditore agli studi in quanto siano riferibili a:
a) cattedre di ruolo ordinario vacanti;
b) posti di ruolo transitorio o di ruolo speciale transitorio vacanti;
c) posti di insegnamento che siano esattamente corrispondenti alle cattedre o ai posti previsti dalle precedenti lettere a) e b);
d) posti per i quali a norma delle disposizioni vigenti, non sia prevista o non sia possibile la istituzione della cattedra di ruolo e che si riferiscano all'insegnamento di almeno un corso completo, oppure che comportino un orario di almeno nove ore settimanali.
2. Coloro ai quali sono conferiti gli insegnamenti previsti dal presente articolo si denominano professori incaricati.
3. L'incarico e' annuale ed e' confermato su domanda.
4. I professori i quali abbiano riportato qualifica non inferiore a
"buono", hanno diritto alla conferma, qualora il posto sia disponibile dopo che si sia provveduto alle nuove nomine e ai trasferimenti dei professori di ruolo ordinario, di ruolo transitorio e di ruolo speciale transitorio.
5. I professori incaricati che non possono essere confermati per assegnazione di professori di ruolo, per soppressione o trasformazione di posto sono assegnati in ordine di graduatoria ai posti rimasti disponibili e, qualora non ve ne siano, ai posti occupati dagli ultimi della graduatoria nella quale si e' verificata la riduzione.
6. Gli ultimi della graduatoria rimasti privi di posto hanno diritto a essere nominati, con precedenza assoluta rispetto ai nuovi aspiranti all'incarico, in posti vacanti, anche se siano di nuova istituzione, appartenenti ad altra classe di concorso per la quale abbiano titolo.
7. Le graduatorie a cui si riferiscono i due comma precedenti sono
quelle risultanti dall'aggiornamento annuale.
Art. 4
1. Gli insegnamenti non conferibili a professori titolari o a professori incaricati ai sensi della presente legge, sono attribuiti per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile. La supplenza non e' utile ai fini della conferma in servizio per l'anno successivo coloro ai quali sono conferiti tali insegnamenti si denominano professori supplenti.5
Art. 5
1. Presso ogni Provveditorato agli studi e' istituita una Commissione composta del provveditore agli studi, che la presiede, di un preside o direttore, di due professori e di un funzionario di gruppo A del Provveditorato agli studi.
2. I componenti della Commissione sono nominati dal provveditore agli studio che nomina anche un preside o direttore, un professore ed un funzionario di gruppo A del provveditorato agli studi per supplire ad eventuali assenze.
3. I presidi e direttori e i professori sono designati secondo norme da emanarsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. La Commissione dura in carica un triennio. Ad essa sono attribuiti i seguenti compiti:
a) decisione sui ricorsi contro le graduatorie e contro i conferimenti degli incarichi nonche' sui ricorsi dei professori incaricati e supplenti contro il licenziamento disposto dai capi di istituto per scarso rendimento;
b) parere in materia disciplinare secondo le norme previste dalla presente legge;
c) consulenza su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo che il provveditore intenda sottoporre.
4. La Commissione e' istituita in sostituzione di quella prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, e le sue decisioni costituiscono provvedimento definitivo.
Art. 6
1. Gli insegnamenti, di cui al precedente art. 3, sono conferiti nell'ordine delle graduatorie secondo le modalita' previste dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276.
2. Gli insegnamenti, di cui all'art. 4 della presente legge, sono sempre conferiti dal capo di istituto secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.45
Art. 7
1. Le norme vigenti per i professori di ruolo e concernenti l'attribuzione delle note di qualifica, le lezioni private e le incompatibilita' con altri uffici o professioni, si applicano anche ai professori non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.
2. Avverso la qualifica il professore non di ruolo puo' avanzare ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
3. Le note di qualifica vengono attribuite, per ciascun anno scolastico, ai professori non di ruolo che abbiano prestato servizio nell'anno stesso per almeno sette mesi.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge 11 giugno 1950, n. 521, i professori non di ruolo sono tenuti all'adempimento degli obblighi di orario e d'insegnamento vigenti per i professori di ruolo.
Art. 8
1. Ai professori incaricati possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.
Art. 9
1. Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, il rapporto d'impiego dei professori incaricati e' mantenuto alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) professori nel primo anno di servizio scolastico: 30 giorni con trattamento economico ridotto alla meta';
b) professori che si trovino almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo: 30 giorni con diritto all'intero trattamento economico normale ed altri 60 giorni col suddetto trattamento ridotto alla meta';
c) professori in servizio scolastico continuativo da almeno cinque anni: il rapporto di impiego e' mantenuto per un ulteriore periodo di 90 giorni senza alcun trattamento economico." I periodi massimi di assenza per malattia, previsti dal presente articolo, sono riferiti all'anno scolastico.
Art. 10
1. I periodi di assenza e di congedo dei professori incaricati, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, non possono superare, in un triennio, la complessiva durata di 200 giorni.
Art. 11
1. I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.
Art. 12
1. I congedi di cui ai precedenti articoli sono concessi dal capo di istituto.
2. I professori incaricati richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o comunque per disposizioni dell'autorita' militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.
3. Il professore incaricato che chieda l'esonero dall'insegnamento per adempiere il servizio militare di leva, sara' mantenuto nell'elenco dei professori incaricati esistente presso il Provveditorato agli studi, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale compie il periodo di servizio militare per obblighi di leva, nel posto della graduatoria che gli compete ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 e con la qualifica attribuita nell'ultimo anno di effettivo insegnamento.
Art. 13
1. I professori incaricati che siano eletti senatori o deputati, consiglieri - o deputati - regionali, presidenti delle Amministrazioni provinciali, sindaci di Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, o che siano eletti dirigenti nazionali del sindacato nazionale della scuola media, qualora richiedano l'esonero dal servizio, saranno mantenuti nell'elenco degli incaricati esistente presso il Provveditorato agli studi, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, nel posto in graduatoria che loro compete ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 computando gli anni del mandato come anni di servizio, con la qualifica attribuita durante l'ultimo anno di effettivo insegnamento.
Art. 14
1. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il professore incaricato resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i professori di ruolo.
2. Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertare la causa; se l'assenza non risulti giustificata il professore e' licenziato.
Art. 15
1. I professori che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo avere gia' raggiunto il suddetto termine massimo, sono licenziati.
Art. 16
1. Ai professori non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravita' della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:
1) l'ammonizione;
2) la censura;
3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
5) la esclusione dall'insegnamento, da oltre un anno a cinque anni;
6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.
Art. 17
1. Contro le sanzioni inflitte dai capi di istituto e' ammesso ricorso, entro quindici giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni e' ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.
2. Il termine del ricorso al Ministro e' di 15 giorni.
Art. 18
1. Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignita' e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 16.
2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) dell'art. 16.
3. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarita' di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignita' si applicano, secondo la gravita' dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.
Art. 19
1. Le sanzioni di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 16 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole; e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti ed autorizzati, nonche' l'esclusione dai concorsi a cattedre negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sospensione inflitta.
2. La esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi esami di Stato e la radiazione dall'albo professionale.