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Sez. 2 - , Ordinanza n. 23132 del 19/08/2021 (Rv. 662070 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Giudizio di appello - Dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado - Decisione sulle spese - Conferma - Possibilità - Esclusione. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - In genere.
Stato
decisa il 2021-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662070-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicchè è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)