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Sez. 5, Sentenza n. 182 del 20/01/1984 Cc. (dep. 31/01/1984) Rv. 162436 - 01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - "SERIETÀ DELLA CONTROVERSIA" - IMPUGNAZIONI - VALUTAZIONE ESPRESSA DAL GIUDICE PENALE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITE: CONTROLLO DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162436-01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - "SERIETÀ DELLA CONTROVERSIA" - IMPUGNAZIONI - VALUTAZIONE ESPRESSA DAL GIUDICE PENALE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITE: CONTROLLO DELLA MOTIVAZIONE.*

In tema di questioni di stato personale pregiudiziali ad un giudizio penale, il giudizio espresso dal magistrato penale sulla serietà della controversia civile, che è una delle condizioni legittimanti la sospensione, può essere Sindacato in Sede di legittimità solo nell'ambito del controllo di motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)