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Sez. 2, Sentenza n. 2728 del 13/11/1967 (Rv. 330226 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - IN GENERE - NOZIONE - SPOGLIO PARZIALE - RECINZIONE DI UN FONDO CON RIDUZIONE DELL'ACCESSO AD ALCUNI VARCHI TENUTI APERTI.*
Stato
decisa il 1967-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330226-01

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - IN GENERE - NOZIONE - SPOGLIO PARZIALE - RECINZIONE DI UN FONDO CON RIDUZIONE DELL'ACCESSO AD ALCUNI VARCHI TENUTI APERTI.*

A concretare direttivamente lo spoglio e sufficiente una privazione anche soltanto parziale del possesso o del compossesso, la quale puo manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facolta inerenti al potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuisca o renda meno comodo l'Esercizio del possesso esclusivo o del compossesso. Possono, pertanto, ravvisarsi gli estremi obiettivi di uno spoglio nell'avvenuta recinzione di un fondo anche se venga consentito l'accesso attraverso uno o piu passaggi obbligati mantenuti aperti in permanenza, giacche la restrizione che ne deriva al potere esercitato dai possessori di accedere da ogni lato del fondo stesso alle costruzioni ed aree interne li priva del libero accesso da essi goduto in precedenza. (sulla prima parte Conf. 754-66, Cfr. 51-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)