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Sez. 3, Sentenza n. 9802 del 19/11/1994 (Rv. 488723 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Circostanze significative rispetto all'economia del contratto - Omessa comunicazione in sede di stipulazione del contratto - Responsabilità precontrattuale - Configurabilità - Deduzione a fondamento della domanda di risoluzione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488723-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO

La violazione del dovere di buona fede in sede di stipulazione del contratto, che ricorre anche nel caso di omessa comunicazione di circostanze significative rispetto alla economia del contratto e può dar luogo a responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337-1338-1427 cod. civ., non può essere dedotta a fondamento della domanda di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, la quale, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., si lega solo all'inadempimento di una specifica obbligazione negoziale e presuppone, quindi, un regolamento negoziale che astringa la parte a tenere una determinata condotta ed una successiva violazione delle obbligazioni nascenti da questo contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)