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Sez. L, Sentenza n. 2728 del 06/06/1989 (Rv. 463002 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - IMPORTO GIORNALIERO DELLA RETRIBUZIONE FISSA MENSILE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463002-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - IMPORTO GIORNALIERO DELLA RETRIBUZIONE FISSA MENSILE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Con riguardo all'individuazione dell'importo giornaliero della retribuzione fissa mensile del lavoratore subordinato, al fine della successiva Determinazione della retribuzione oraria e della base per il computo della maggiorazione per il lavoro straordinario, le clausole della contrattazione collettiva (in particolare, l'art. 15 del C.C.n.L. degli autoferrotranvieri del 1976) che adottino come divisore il numero trenta, con il conseguenziale riferimento a tutti i giorni della settimana, incluso quello di riposo, sono legittime, perché né l'art. 36 cost. Nè norme di legge ordinaria vietano alle parti di riferire la suddetta retribuzione anche ai giorni destinati a riposo periodico. (Conf 2260/80, mass n 458069; (Conf 2141/89, mass n 462714).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 15, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)