Sez. 1, Sentenza n. 639 del 27/02/1969 (Rv. 338882 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - IN GENERE - DEPOSIZIONE DEL TESTE INCAPACE - NULLITA RELATIVA - DEDUCIBILITA - LIMITI - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - IN GENERE - DEPOSIZIONE DEL TESTE INCAPACE - NULLITA RELATIVA - DEDUCIBILITA - LIMITI - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La deposizione resa da un teste incapace a testimoniare in violazione dell'art. 246 cod. proc. civ. da luogo ad una nullita relativa, in quanto si ricollega alla tutela degli interessi delle parti e non all'attivita del giudice. Pertanto, la nullita stessa non e piu rilevabile, dovendosi ritenere sanata ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ. quando non sia stata dedotta in Sede di assunzione della prova o, almeno, nella prima istanza o difesa successiva ne detta nullita e deducibile per la prima volta in Sede di legittimita. (Conf. 2990-67 724-67 1963-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)