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Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini

Testo in vigore al

Capo I. Delle denominazioni di origine

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116, con la quale il Governo e' stato delegato ad emanare norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei fini;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;
Decreta:

Art. 1

1. Per denominazioni di origine dei vini s'intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione - accompagnati o non con nomi di vitigni o altre indicazioni - usati per designare i vini che ne sono originari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente.

2. La zona di produzione di cui al precedente comma puo' comprendere, oltre il territorio indicato nella rispettiva denominazione di origine, anche i territori vicini, quando in essi esistono analoghe condizioni naturali e, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si producono, da almeno dieci anni, vini immessi sul mercato con la medesima denominazione, purche' abbiano analoghe caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche e siano prodotti con uve provenienti dai vitigni tradizionali della zona, vinificate con i metodi di uso generalizzato della zona stessa.

Art. 2

1. Le denominazioni di origine dei vini sono distinte in:

  1. a) denominazioni di origine "semplice";

  2. b) denominazioni di origine "controllata";

  3. c) denominazioni di origine "controllata e garantita".

Art. 3

1. La denominazione di origine semplice designa i vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni tradizionali delle corrispondenti zone di produzione, vinificate secondo gli usi locali, leali e costanti delle zone stesse.

2. Alla delimitazione di tali zone si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e commercio. In mancanza del provvedimento ministeriale di delimitazione la zona di produzione si intendera' costituita dall'intera circoscrizione dei Comuni ricadenti nel territorio cui si riferisce il nome o qualificazione geografica assunto come denominazione di origine del vino.

Art. 5

1. Nei disciplinari di produzione di cui al precedente art. 4 saranno stabilite:

  1. a) la denominazione di origine del vino;

  2. b) la delimitazione della zona di produzione delle uve. Nella zona di produzione saranno compresi i territori che gia' in essa furono ammessi con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in esecuzione della legge 10 luglio 1930, n. 1164;

  3. c) le condizioni di produzione (caratteristiche naturali dell'ambiente, vitigni, pratiche di impianto e di coltivazione dei vigneti, produzione massima di uva per ettaro consentita, modalita' di preparazione anche per i vini speciali, pratiche correttive anche con uve, mosti o vini di altre zone di produzione eventualmente necessarie e limiti di dette correzioni);

  4. d) la resa massima dell'uva in mosto o in vino;

  5. e) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche che deve presentare il vino, nonche' la gradazione alcoolica minima naturale;

  6. f) modalita', condizioni ed eventuali limiti territoriali, sia per quanto riguarda la vinificazione di uve fuori della zona di produzione - con l'osservanza degli usi tradizionali della zona stessa - sia per quanto attiene alla preparazione di vini liquorosi e spumanti, anche al di fuori della zona di produzione da cui proviene il prodotto.

2. Il disciplinare di produzione potra' prescrivere:

  1. 1) un graduale aumento del rapporto uva-mosto-vino di cui alla lettera d) al fine di raggiungere migliori livelli quantitativi;

  2. 2) disposizioni circa la capacita', i tipi di recipienti e le relative caratteristiche di confezione per la vendita del vino al dettaglio, nonche' norme atte a garantire le indicazioni relative all'annata di produzione;

  3. 3) disposizioni circa le modalita', di uso di indicazioni aggiuntive alla denominazione di origine oltre quelle stabilite dall'art. 16, lett. a) del presente decreto;

  4. 4) la prova di degustazione, nella fase di imbottigliamento, limitatamente ai vini a denominazione di origine "controllata" e "garantita", stabilendone le modalita';

  5. 5) l'uso della specificazione aggiuntiva e classico" alla denominazione di origine a controllata" o "controllata e garantita" del prodotto della zona di origine piu' antica, quando nella zona di produzione sono compresi anche altri territori. Tale specificazione, per quanto riguarda la denominazione di origine "Chianti", sara' concessa, in via esclusiva, al prodotto della zona del "Chianti classico", delimitata con il decreto interministeriale 31 luglio 1932.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l'industria e commercio, per le finanze e per il commercio con l'estero puo' essere consentito in relazione a particolari esigenze dei mercati esteri, che i vini, compresi quelli speciali, siano confezionati in modo diverso da quello previsto (dai relativi disciplinari di produzione ed altresi' che le gradazioni minime di detti vini speciali siano differenti da quelle previste nei disciplinari medesimi.

4. Nei disciplinari di produzione saranno recepiti gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantengano accreditato le denominazioni sul mercato.

Art. 7

1. I vini con denominazione di origine "controllata e garantita" devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, recanti le indicazioni di cui all'art. 16 del presente decreto e muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

2. Il contrassegno, oltre all'emblema dello Stato, portera' la dicitura "Ministero dell'agricoltura e delle foreste" denominazione di origine controllata e garantita, completata con la denominazione.

3. Esso sara' fornito di una serie e di un numero di identificazione.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, saranno stabilite le altre caratteristiche nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo sara' stabilito, sulla base dei costi, ogni due anni, nel suo limite massimo, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i predetti Ministri e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto saranno indicati gli enti cui potra' essere dato l'incarico della distribuzione dei contrassegni medesimi compresi quelli da apporre ai contenitori dei vini spumanti.

5. Il provento della vendita dei contrassegni affluira' al bilancio dello Stato.

Art. 8

1. Dalla data di entrata, in vigore dei decreti di riconoscimento di cui al precedente art. 4, le denominazioni di origine "controllate" o "controllate e garantite" non potranno essere usate se non in conformita' di quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla stessa data e' vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Nel silenzio di essi, il divieto di cui al precedente comma non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere come nomi di fattorie, di tenute, di Comuni, di frazioni.

4. Non si considera impiego di denominazione di origine, ai fini del presente decreto, l'uso di denominazioni geografiche incluse in veritieri indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili, a condizione che i caratteri usati per indicarle non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.

5. Il riconoscimento di una denominazione di origine "controllata" esclude la possibilita' di impiegare la denominazione stessa con denominazione di origine semplice. Il riconoscimento di una denominazione di origine "controllata e garantita" esclude la possibilita' di impiegare la denominazione stessa sia come denominazione di origine "controllata" che come denominazione di origine semplice.

Art. 9

1. L'uso comunque fatto su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una denominazione di origine "semplice", "controllata" o "controllata e garantita", costituisce dichiarazione di conformita' del vino alla denominazione usata.

Capo II. Albo dei vigneti denuncia e controllo della produzione

Art. 10

1. Nelle zone di produzione di vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" i terreni vitati destinati alla produzione dei vini suddetti, debbono essere iscritti in apposito albo pubblico, istituito presso ogni Camera di commercio, industria, e agricoltura.

2. L'iscrizione nell'albo avviene, per il tramite del Comune, su denunzia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'Ispettorato provinciale della agricoltura, competente per territorio, attestante che il terreno vitato da iscrivere risponde ai requisiti prescritti. Qualora esista il Consorzio di cui all'art. 21 l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura potra' avvalersi della sua collaborazione per gli opportuni accertamenti.

3. La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall'impianto delle viti. Le denuncia degli impianti gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentata per ogni vino la cui denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sia stata approvata, entro sei mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione.

4. Il conduttore e' tenuto a denunciare, per il tramite del Comune, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza del terreno vitato iscritto nonche' tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

5. Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, nonche' i Consorzi di cui all'art. 21, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti i necessari accertamenti, dispone, d'ufficio, le variazioni da apportare nell'albo dei vigneti.

Art. 11

1. Il conduttore di un terreno vitato a coltura specializzata o promiscua, iscritto nell'albo, che intenda vendere il proprio prodotto con la rispettiva denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" e' tenuto a denunciare alla competente Camera di commercio, per il tramite del Comune, entro dieci giorni dalla fine della vendemmia, la quantita' di uva prodotta e, nel caso che l'abbia venduta, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, nonche' il vigneto da cui proviene il prodotto.

2. La Camera di commercio, per il tramite del Comune, rilascia al conduttore ricevuta frazionabile per il quantitativo denunciato.

3. Nella ricevuta devono essere riportate le seguenti indicazioni:

  1. a) quantita' di uva e corrispondente denominazione di origine;

  2. b) ubicazione dei terreni vitati da cui l'uva proviene e luogo di destinazione;

  3. c) nominativo ed indirizzo del conduttore e, nel caso che il prodotto sia stato ceduto, dell'acquirente e del destinatario;

  4. d) data di presentazione della denuncia.

4. Coloro i quali sono soggetti all'obbligo della denuncia di produzione e delle giacenze di fino ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, devono indicare, nella denuncia medesima e distintamente dagli altri prodotti, i quantitativi di vino a denominazione di origine "controllata" e "controllata e garantita", specificando, per ciascuno di detti vini, la corrispondente denominazione, il quantitativo di uva impiegato, nonche' gli estremi della denuncia di produzione delle uve e della relativa ricevuta cui detto quantitativo si riferisce.

Art. 12

1. Il conduttore che abbia ceduto o ceda a terzi l'uva denunciata o il mosto e il vino ottenutone, deve trasferire all'acquirente, previa annotazione apposta nello spazio all'uopo riservato, la ricevuta della denuncia di produzione o sue frazioni, da allegare a cura dell'acquirente nell'apposito registro di magazzino di carico e scarico prescritto dal successivo articolo.