Sez. 2, Sentenza n. 669 del 09/03/1966 (Rv. 321328 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DI FIRENZE - DIRITTI DEI PRIVATI -IL RISARCIMENTO DEL DANNO.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DI FIRENZE - DIRITTI DEI PRIVATI -IL RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Le norme degli artt. 30, 31, 32 e 37 del regolamento edilizio di Firenze hanno la funzione, non gia di fissare le distanze da osservarsi nelle costruzioni fra due edifici, ma quella di determinare l'area minima utile di cortile o di altro spazio libero, sul quale si affacciano le finestre. Dette norme non sono integrative del codice e quindi la loro violazione non legittima colui, che per effetto della violazione ha subito un pregiudizio all'Azione di ripristino di cui all'art 872 cod civ, ma solo a quella rivolta al risarcimento dei danni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)