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Sez. 2, Sentenza n. 669 del 09/03/1966 (Rv. 321328 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DI FIRENZE - DIRITTI DEI PRIVATI -IL RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1966-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321328-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DI FIRENZE - DIRITTI DEI PRIVATI -IL RISARCIMENTO DEL DANNO.*

Le norme degli artt. 30, 31, 32 e 37 del regolamento edilizio di Firenze hanno la funzione, non gia di fissare le distanze da osservarsi nelle costruzioni fra due edifici, ma quella di determinare l'area minima utile di cortile o di altro spazio libero, sul quale si affacciano le finestre. Dette norme non sono integrative del codice e quindi la loro violazione non legittima colui, che per effetto della violazione ha subito un pregiudizio all'Azione di ripristino di cui all'art 872 cod civ, ma solo a quella rivolta al risarcimento dei danni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)