Sez. 1, Sentenza n. 12984 del 05/06/2009 (Rv. 608351 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI | Procedimento ex art. 250 cod. civ. - Omessa trascrizione delle conclusioni del P.M. - Nullità della sentenza - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI
Nelle cause in cui il P.M. può assumere conclusioni solo nei limiti delle domande proposte dalle parti - come nel caso del procedimento disciplinato dall'art. 250 cod. civ., nel quale interviene obbligatoriamente ma non gli è riconosciuto il potere di impugnazione, non potendo proporre autonomamente il giudizio -, l'omissione o l'incompletezza della trascrizione delle suddette conclusioni non comporta la nullità della sentenza, qualora non abbia determinato una mancata pronuncia sulle conclusioni non trascritte. (Nella specie, la S.C. , esaminato il verbale d'udienza, e verificato che il P.M. aveva rassegnato le stesse conclusioni della parte privata, ha escluso la nullità della sentenza per aver il giudice motivato unitariamente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)