Sez. 3 - , Ordinanza n. 13151 del 25/05/2017 (Rv. 644405 - 02)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Atto di appello – Impugnazione della statuizione di condanna alle spese processuali di primo grado – Deduzione solo della “ingiustizia” della decisione – Insufficienza – Specificazione delle ragioni ritenute rilevanti ai fini della compensazione – Necessità - Fattispecie regolata dall'art. 342 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
In sede di gravame, nel vigore dell’art. 342 c.p.c., come novellato dall’art. 54, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), qualora venga impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale l’appellante sia stato condannato al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza, non è ammissibile il motivo che deduca soltanto “l’ingiustizia” della decisione, senza specificare le circostanze, costituenti gravi ed eccezionali ragioni, per le quali, secondo l’appellante stesso, il giudice avrebbe potuto compensare tra le parti le spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)