Sez. 1, Sentenza n. 559 del 22/01/1999 (Rv. 522509 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA E SOPRATTASSE - TERMINI | Istanza di rimborso - Presentazione per la spedizione agli uffici postali entro il termine di cui agli artt. 75 d.P.R. n. 634 del 1972 e 77 d.P.R. n. 131 del 1986 - Tempestività.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA E SOPRATTASSE - TERMINI
L'istanza di rimborso dell'imposta di registro deve considerarsi tempestiva qualora venga presentata per la spedizione agli uffici postali entro il termine di cui agli artt. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e 77 del d.P.R 26 aprile 1986 n. 131, non prevedendo espressamente dette norme che l'istanza di rimborso debba pervenire all'ufficio entro il termine prescritto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 75, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)