Sez. 6, Sentenza n. 1557 del 07/07/1987 Ud. (dep. 05/02/1988) Rv. 177536 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - SOSTITUZIONE DEL PERITO - MANCATA COMUNICAZIONE AI DIFENSORI - NULLITÀ DELLA PERIZIA - È RELATIVA.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - SOSTITUZIONE DEL PERITO - MANCATA COMUNICAZIONE AI DIFENSORI - NULLITÀ DELLA PERIZIA - È RELATIVA.*
La nullità della perizia per omesso avviso ai difensori della sostituzione del perito appartiene al novero di quelle Invalidità intermedie che possono essere rilevate anche d'ufficio e che sono soggette a sanatoria progressiva, nel senso che devono essere dedotte non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento, se incorse durante l'istruzione e non oltre la definizione del grado successivo, se incorse nel giudizio di primo o secondo grado. (in motivazione si è chiarito che la sostituzione del perito non può essere equiparata ad una fase del procedimento peritale che - una volta effettuato l'avviso iniziale - è Onere della difesa seguire, in quanto configura il conferimento di un incarico peritale soggetto, come il precedente, all'Obbligo di avviso al difensore). (V mass n 156013; (V mass n 146454; (V mass n 104447).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)