Sez. 5, Sentenza n. 18635 del 14/02/2017 Ud. (dep. 14/04/2017) Rv. 270019 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Contestazione di entrambi i profili integrativi in forma alternativa - Condanna per uno solo di essi - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
La contestazione in forma alternativa di entrambi i profili che caratterizzano l'aggravante speciale di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, quali l'utilizzo del metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché in presenza di condotte delittuose complesse ed aperte all'una o all'altra modalità operativa od anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative difensive. In tal caso, la condanna per uno solo dei profili integranti l'aggravante in questione non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)