Sez. 5, Sentenza n. 6416 del 16/11/2004 Ud. (dep. 21/02/2005) Rv. 231397 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Esimente del diritto di critica - Critica politica - Limite della verità - Contenuto - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA
In tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste l'esimente del diritto di critica allorché il rappresentante di una formazione politica di minoranza compia una lettura o rivisatazione di fatti veri traendone la conclusione che essi costituiscano espressione di un modo di gestione della cosa pubblica ispirata ad interessi di parte, in quanto la critica - ancorché non possa essere avulsa da ogni riferimento alla realtà sostanziale e tradursi in mera astrazione diffamatoria o pura invenzione congetturale - costituisce attività speculativa che non può pretendersi asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali ma, per sua stessa natura, consiste nella rappresentazione critica di questi ultimi e, dunque, in una elaborazione che conduce ad un giudizio che, in quanto tale, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, siccome espressione del retroterra culturale e politico di chi lo formula. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza del giudice di merito che ha ritenuto sussistente la scriminante del diritto di critica politica nell'invio - da parte del capo del raggruppamento di minoranza dell'amministrazione comunale - di una lettera diretta a più persone con la quale affermava che il sindaco aveva "usato il ricatto dell'ordinanza di sospensione con coloro che non appartengono alla sua parte politica" e che lo stesso aveva evitato la discussione pubblica, in consiglio comunale, dello strumento urbanistico per non fare emergere "gli interessi di bottega" della sua maggioranza. La S.C. - premesso che gli eventi che avevano dato luogo a tale lettera erano rappresentati da fatti ben precisi verificatisi nella comunità amministrata dal sindaco destinatario dei giudizi contenuti nella lettera, quali la differenziata tempestività dello strumento della sospensione edilizia nonché la vicenda dell'approvazione del piano regolatore, resa possibile solo in seguito alla nomina di un commissario ad acta, all'esito dell'astensione del sindaco e dei consiglieri di maggioranza - ha affermato che il giudizio in ordine a tali fatti costituisce tipica espressione del diritto di critica, il che esclude la verifica della sussistenza di interessi di parte e, dunque, la rispondenza dell'azione politico-amministrativa al bene comune, la quale costituisce circostanza di primaria rilevanza ma solo dinanzi alla collettività chiamata a pronunciarsi con l'esercizio del diritto di voto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)