Sez. 1, Sentenza n. 3624 del 12/01/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 201934 - 01
Competenza - Competenza per territorio - Reati commessi all'estero | Criterio di collegamento della competenza - Luogo in cui è stato eseguito l'ordine di accompagnamento - Equipollenza con l'arresto - Esclusione.
Competenza - Competenza per territorio - Reati commessi all'estero
In tema di competenza per reati commessi all'estero, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 comma 1 cod. proc. pen., non sussiste equipollenza tra esecuzione dell'ordine di accompagnamento e arresto. La norma, così come, quanto ai concetti di residenza, dimora e domicilio, rinvia evidentemente alle norme del codice civile (art. 43 ss.), allo stesso modo, quanto all'arresto e alla consegna, rinvia a quelle del codice di procedura penale, le quali distinguono nettamente tra arresto e consegna. Trattasi cioè di nozioni assunte dalla norma nel loro peculiare significato tecnico-giuridico, che non vi è ragione di estendere a situazioni consimili, avendo il legislatore inteso utilizzare una pluralità di succedanei criteri di collegamento, talché non sussistendo nella legge alcuna lacuna, non v'è necessità di colmarla in sede interpretativa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 10 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 10 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)