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Sez. 1, Ordinanza n. 743 del 29/04/1969 Cc. (dep. 27/08/1969) Rv. 112596 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - DECISIONE -IMPUGNAZIONI - DIFENSORE -LEGITTIMAZIONE AL RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZE RISOLUTIVE DI INCIDENTI DI ESECUZIONE -ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112596-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - DECISIONE -IMPUGNAZIONI - DIFENSORE -LEGITTIMAZIONE AL RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZE RISOLUTIVE DI INCIDENTI DI ESECUZIONE -ESCLUSIONE.*

Contro le ordinanze che risolvono incidenti di esecuzione il difensore non e legittimato a proporre ricorso per Cassazione, a meno che non sia munito di procura speciale, essendo questo diritto riservato dall'art 631 comma secondo cod proc pen all'interessato, oltre che al P m. tale limitazione costituisce una palese deroga al principio stabilito dall'art 192 cod proc pen, in relazione al procedimento di cognizione, sulla facolta di impugnazione riconosciuta al difensore, onde deve escludersi la possibilita di una applicazione analogica della suddetta norma al procedimento esecutivo. (V 110119, anno 1969, ed ivi citate 100840, 100831, 100367, 100257, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 631 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)