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Sez. 2, Sentenza n. 3131 del 12/05/1980 (Rv. 406911 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL PM - NELLA FASE PRELIMINARE SULLA AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406911-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL PM - NELLA FASE PRELIMINARE SULLA AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Nei giudizi di falso l'intervento del pubblico ministero e necessario nella fase relativa all'accertamento del falso e non pure nella fase preliminare in cui si decide della ammissibilita dell'Azione e della Rilevanza del provvedimento, poiche soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all'intangibilita della pubblica fede, che l'organo requirente e chiamato a tutelare. (V 679/63; (V 526/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)