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Sez. U, Sentenza n. 4068 del 13/07/1979 (Rv. 400565 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - PER INDEBITA RISCOSSIONE - DIRITTO RELATIVO - PRESCRIZIONE - TERMINE.*
Stato
decisa il 1979-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400565-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - PER INDEBITA RISCOSSIONE - DIRITTO RELATIVO - PRESCRIZIONE - TERMINE.*

Il diritto del contribuente di ripetere Tributi doganali, indebitamente riscossi dall'amministrazione finanziaria in difetto di potere impositivo (nella specie, diritti per servizi amministrativi su merci provenienti da paesi aderenti all'accordo GATT), e soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui allo art 2946 cod civ, e non a quella quinquennale prevista dall'art 29 della legge 25 settembre 1940 n 1424 (legge doganale), la quale si riferisce al diverso caso del rimborso di somme pagate in piu del dovuto per errore di calcolo o di applicazione di tariffa. (Conf 1884/77, mass n 385601).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 29, Tratt. Internaz. 30/10/1947, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 15/06/1950 num. 330

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)