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Sez. 2 - , Sentenza n. 20697 del 09/08/2018 (Rv. 650011 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Trattamento sanzionatorio dell'illecito trasferimento di denaro contante di cui al d.l. n. 143 del 1991 conv. con mod. in l. n. 197 del 1991 e ss.mm. - Art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017 - Retroattività della legge più favorevole - Applicazione anche d'ufficio da parte della S.C. - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650011-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

Nella disciplina della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, l'art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017, prevede la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell'irretroattività in tema di sanzioni amministrative e le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità, devono essere applicate anche d'ufficio dalla Corte di cassazione atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del "favor rei" devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 all. 67, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)