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Sez. 1, Sentenza n. 15614 del 12/07/2007 (Rv. 600416 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - RIDUZIONE AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE | Delibera assembleare di ricostituzione del capitale sociale - Contestuale immediata sottoscrizione del capitale ricostituito senza fissazione di un termine di opzione - Necessità - Esclusione - Previsione del termine di trenta giorni ex art. 2441 cod. civ. previgente per esercizio su diritto di opzione dei soci aventi diritto - Validità della delibera.
Stato
decisa il 2007-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600416-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - RIDUZIONE AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE

È valida la delibera, che a seguito di riduzione integrale del capitale sociale per perdite, decida l'azzeramento ed il contemporaneo aumento, anche ad una cifra superiore al minimo, del capitale sociale, mediante la sottoscrizione immediata e per intero del socio presente, purchè sia consentito, ai soci assenti o impossibilitati alla sottoscrizione immediata, l'esercizio del diritto di opzione nel termine di trenta giorni stabilito nell'art. 2441 secondo comma cod. civ. previgente per l'acquisto delle partecipazioni sottoscritte in misura eccedente la quota di spettanza dell'originario sottoscrittore, dal momento che l'esercizio postumo del diritto di opzione opera come condizione risolutiva e rimuove "pro quota" e retroattivamente gli effetti dell'originaria sottoscrizione

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 2441 com. 2, Cod. Civ. art. 2447

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)