diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 26181 del 06/12/2011 (Rv. 620824 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI | Pensione integrativa corrisposta dall'INPS - Regime fiscale - Nel periodo di vigenza dell'art. 11 della legge n. 335 del 1995 - Preesistenza del Fondo di pensione all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993 - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620824-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI

In tema di imposte sui redditi, la pensione integrativa corrisposta dal Fondo di previdenza per il personale dell'INPS - a partire dal 17 agosto 1995, e per il periodo di vigenza dell'art. 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui introduceva il comma 7-bis dell'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - deve essere sottoposta a tassazione calcolata sull'87, 50% delle spettanze, e non sull'intero importo erogato, senza che assuma rilievo se il fondo pensione sia preesistente all'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e si sia, o meno, adeguato alle disposizioni dell'art. 18, comma primo, secondo periodo, di questo testo normativo, concernenti la composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo e la formazione di un patrimonio di destinazione separato nell'ambito di quello dell'ente pubblico ed investito nei modi descritti dall'art. 6, comma primo, del medesimo d.lgs., infatti, l'art. 47 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, alla lett. h-bis, introdotta anch'essa dall'art. 11 della legge n. 335 del 1995, nello stabilire che costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, assoggettato perciò a tassazione su base imponibile ridotta, le prestazioni comunque erogate in forme di trattamento periodico ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993, non pone infatti alcuna distinzione tra fondi pensione vecchi e nuovi, né tra iscritti vecchi e nuovi.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 11, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 6, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 13, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)